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'''Wiki Fiorino''' è un progetto creato nel 2020 per supportare la creazione di "Una moneta per la Cultura".  
 
'''Wiki Fiorino''' è un progetto creato nel 2020 per supportare la creazione di "Una moneta per la Cultura".  
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Il Fiorino è simile a una moneta estera non avente corso legale in Italia.<ref>Art 1278 Codice Civile</ref>  
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Il Fiorino è simile a una moneta estera non avente corso legale in Italia.<ref>Art 1278 Codice Civile</ref>
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E' acquistabile mediante il sito [https://www.dantecoin.org www.dantecoin.org] ed è accettata da un circuito di imprese che hanno partita iva.
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== Caratteristiche principali ==
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Il Fiorino è una moneta complementare all'euro.
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* E' acquistabile esclusivamente mediante il sito [https://www.dantecoin.org www.dantecoin.org] ed è accettata  e spendibile all'interno di un circuito di imprese che hanno aderito al progetto.
 
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* Il Fiorino è una moneta complementare all'euro ed ha un valore parametrizzato ad un Kg di grano.
Non è garantita da un fondo in euro e non è riconvertibile in euro.
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* Il Fiorino non è garantito da un fondo in euro e non è riconvertibile in euro.
 
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* E' una moneta garantita da un Fondo di Garanzia che non è stato finanziato da una raccolta in euro. Come per le altre monete complementari, si basa sulla accettazione volontaria: chi vuole la può accettare, chi non si fida non la accetta.
E' una moneta garantita da un Fondo di Garanzia ma che non è stato finanziato da una raccolta in euro. Le monete complementari sono basate infatti, per antonomasia, sulla accettazione volontaria: chi vuole le può accettare, chi non si fida non le accetta (e continua a patire la carenza della moneta ufficiale!)
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* Il Fiorino non generare interessi pecuniari. L’art. 1282 del Codice Civile prevede infatti che i crediti di natura pecuniaria facciano sorgere il diritto per il creditore agli interessi, quindi ad ottenere una somma superiore a quella già dovuta, che rappresenta il corrispettivo per il creditore per essersi privato di liquidità monetaria.  
 
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* L’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità.
Il Fiorino non generare interessi pecuniari. L’art. 1282 del Codice Civile prevede infatti che i crediti di natura pecuniaria facciano sorgere il diritto per il creditore agli interessi, quindi ad ottenere una somma superiore a quella già dovuta, che rappresenta il corrispettivo per il creditore per essersi privato di liquidità monetaria.  
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* Il Fiorino è una unità di conto e non una riserva di valore.  
 
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Infatti, l’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità.
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E' solo una unità di conto e non una riserva di valore.  
      
==Idea progettuale==
 
==Idea progettuale==
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Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.   
 
Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.   
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== Normativa europea ==
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==Normativa europea==
 
Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. La direttiva dovrà essere recepita dai vari Stati entro il 10 gennaio 2020.  
 
Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. La direttiva dovrà essere recepita dai vari Stati entro il 10 gennaio 2020.  
  

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