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La Banca Centrale di WikiCultura emette Fiorini e rifornisce la Banca della Cultura (applicazione), ospitata sul sito www.dantecoin.org - è rispettato il divieto di emettere la moneta complementare sotto forma di banconote (Artt. 141, 142 del Regio Decreto n.204 del 1910).  
 
La Banca Centrale di WikiCultura emette Fiorini e rifornisce la Banca della Cultura (applicazione), ospitata sul sito www.dantecoin.org - è rispettato il divieto di emettere la moneta complementare sotto forma di banconote (Artt. 141, 142 del Regio Decreto n.204 del 1910).  
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* Il Circuito di imprese aderenti deve essere adeguatamente '''diversificato ed equilibrato.'''  
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*Il Circuito di imprese aderenti deve essere adeguatamente '''diversificato ed equilibrato.'''
* Al circuito basato sul meccanismo di compensazione debiti/crediti '''possono aderire solo i titolari di partita IVA'''  
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*Al circuito basato sul meccanismo di compensazione debiti/crediti '''possono aderire solo i titolari di partita IVA'''
    
==White Paper==
 
==White Paper==
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Il Circuito di imprese aderenti è in via di costituzione.:
 
Il Circuito di imprese aderenti è in via di costituzione.:
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* WikiPoesia
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*WikiPoesia
    
===Cosa puoi acquistare con i Fiorini===
 
===Cosa puoi acquistare con i Fiorini===
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Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da:
 
Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da:
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*Valute nazionali (dollari, rial, euro, yuan, franco CFA...) e francobolli
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*Valute nazionali (dollari, rial, yuan, franco CFA...) e francobolli
 
*100 poesie pubblicate su WikiPoesia
 
*100 poesie pubblicate su WikiPoesia
 
*Alberi e sementi donati al fondo
 
*Alberi e sementi donati al fondo
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Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione.
 
Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione.
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== Normativa italiana ==
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==Normativa italiana==
 
Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.  
 
Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.  
    
==Note==
 
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<references />
 
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