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== Riferimenti normativi ==
 
== Riferimenti normativi ==
La pubblicazione delle opere avviene ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941), modificata dalla Legge 22 maggio 2004, n.128.<br>
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La pubblicazione delle opere avviene ai sensi della [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941, n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941), modificata dalla Legge 22 maggio 2004, n.128.]<br>
Essendo il sito “WikiPoesia” un’opera collettiva costituita dalla riunione di opere autonome di una molteplicità di autori, scelte e coordinate con il fine letterario di rappresentare l’immagine della letteratura poetica italiana contemporanea, si applicano le norme di cui al Capo IV, Sezione II di detta Legge.
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Essendo il sito “WikiPoesia” un’opera collettiva costituita dalla riunione di opere autonome di una molteplicità di autori, scelte e coordinate con il fine letterario di rappresentare l’immagine della letteratura poetica italiana contemporanea, si applicano le norme di cui al Capo IV, Sezione II di detta Legge:
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SEZIONE II
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Diritti relativi al ritratto.
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* Art. 96
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* Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
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* Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
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* Art. 97
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* Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
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* Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
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* Art. 98
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* Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
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* Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
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* Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

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