Statuto

Da WikiPoesia.
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(BOZZA) Statuto dell'Associazione
«WikiPoesia»

In preparazione al 20 giugno 2020, scadenza entro la quale occorre aggiornare gli Statuti delle APS (Riforma del Terzo Settore)

Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Associazione denominata WikiPoesia, con sede nel Comune di ____________, via ______________.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 1/08 e la Legge 383/00.

WikiPoesia, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore), con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con l’iscrizione in apposita sezione di questo, dovrà inserire nella propria denominazione sociale la sigla «ETS» (Ente del Terzo Settore). Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, WikiPoesia adotterà pertanto la denominazione di «WikiPoesia ETS» e utilizzerà l’indicazione di «Ente del Terzo settore» o la sigla «ETS» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Filiazione

WikiPoesia non è affiliata ad alcuna associazione o fondazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare eventuali affiliazioni.

Articolo 3 - Finalità e attività

WikiPoesia persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura.

L'Associazione ha per obiettivo di contribuire attivamente a diffusione, miglioramento e avanzamento del sapere e della cultura promuovendo la produzione, raccolta e diffusione gratuita di contenuti liberi (Open Content) per incentivare le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione. Sono definiti "contenuti liberi" nel senso inteso dall'associazione tutte le opere che sono state contrassegnate dai loro autori con una licenza che ne permetta l'elaborazione e/o la diffusione gratuita. In aggiunta a ciò sarà approfondita anche la conoscenza e la consapevolezza delle questioni sociali e filosofiche correlate.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. WikiPoesia persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni e enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

Articolo 4 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, maggiorenni che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità“ tra uomo e donna.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari coloro i quali hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I soci Fondatori e Ordinari possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro i termini specificati dall'art. 4;
  • recesso, che deve essere manifestato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea, ad esclusione dei Soci Onorari;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

  • frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di votare direttamente o per delega (con un massimo di tre deleghe a delegato);
  • conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.

Articolo 7 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

Può inoltre essere costituito il seguente collegio di controllo:

Tutte le cariche associative sono elettive e non retribuite e hanno una durata stabilita dal regolamento e comunque non inferiore ad un anno, o tre anni per il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle stesse, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto (via lettera, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima; l'assemblea, data la natura delle attività dell'organizzazione, è validamente convocata anche quando vengano pubblicate sulla pagina principale del sito ufficiale dell'associazione il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, nei termini di cui sopra.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
  • approvare la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  • deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
  • fissare l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli Associati;
  • deliberare su eventuali regolamenti interni;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel regolamento e comunque non inferiore a cinque.

Resta in carica per il periodo previsto nel regolamento e comunque non inferiore a un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente. Inoltre il Consiglio può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, redigendo il regolamento che deve essere approvato dall'assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
  • deliberare circa l'ammissione dei soci;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito secondo le modalità indicate nel Regolamento. Il mandato dei membri così nominati scade con quello degli altri membri. Tuttavia il numero dei membri sostituiti non dovrà essere superiore a un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali sostituzioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo previsto dal regolamento e comunque non inferiore ad un anno e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 13 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  • i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • entrate derivanti da convenzioni;
  • quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
  • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, come ad esempio organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Articolo 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'Assemblea.

Le assemblee straordinarie, di modifica dello Statuto, sono valide in prima convocazione con la partecipazione dei tre quarti dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione della maggioranza semplice dei soci e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con le stesse modalità previste dall'Articolo 15 per le modifiche allo Statuto, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. della Regione Lombardia 1/08, alla L. 383/00, al Codice Civile.