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== Riferimenti normativi ==
== Riferimenti normativi ==
La pubblicazione delle opere avviene ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941), modificata dalla Legge 22 maggio 2004, n.128.<br>
La pubblicazione delle opere avviene ai sensi della [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941, n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941), modificata dalla Legge 22 maggio 2004, n.128.]<br>
Essendo il sito “WikiPoesia” un’opera collettiva costituita dalla riunione di opere autonome di una molteplicità di autori, scelte e coordinate con il fine letterario di rappresentare l’immagine della letteratura poetica italiana contemporanea, si applicano le norme di cui al Capo IV, Sezione II di detta Legge.
Essendo il sito “WikiPoesia” un’opera collettiva costituita dalla riunione di opere autonome di una molteplicità di autori, scelte e coordinate con il fine letterario di rappresentare l’immagine della letteratura poetica italiana contemporanea, si applicano le norme di cui al Capo IV, Sezione II di detta Legge:
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
 
* Art. 96
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* Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
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* Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
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* Art. 97
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* Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
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* Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
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* Art. 98
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* Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
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* Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
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* Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.