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'''SALDO al 3 ottobre 2020 = + 2.806,34 €'''
 
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'''(IL SALDO COSTITUISCE IL FONDO DEL COMITATO, CUSTODITO IN CONTANTI NELLA CASSA DEL COMITATO)'''<ref>Secondo una tesi attualmente molto diffusa e condivisa anche dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 23 giugno 1994, n. 6032) la natura del comitato sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato; l'eventuale riconoscimento sarebbe concesso alla fondazione promossa dal comitato, non al gruppo associato dei suoi componenti. Tra coloro che, invece, vedono nel comitato un'associazione non riconosciuta, alcuni ritengono che con il riconoscimento esso divenga una normale associazione riconosciuta, mentre per altri diverrebbe una persona giuridica ''sui generis'', il ''comitato riconosciuto'', alla quale continuano ad applicarsi le norme sulla responsabilità degli organizzatori e sulla devoluzione dei beni, proprie dei comitati.</ref>
 
'''(IL SALDO COSTITUISCE IL FONDO DEL COMITATO, CUSTODITO IN CONTANTI NELLA CASSA DEL COMITATO)'''<ref>Secondo una tesi attualmente molto diffusa e condivisa anche dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 23 giugno 1994, n. 6032) la natura del comitato sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato; l'eventuale riconoscimento sarebbe concesso alla fondazione promossa dal comitato, non al gruppo associato dei suoi componenti. Tra coloro che, invece, vedono nel comitato un'associazione non riconosciuta, alcuni ritengono che con il riconoscimento esso divenga una normale associazione riconosciuta, mentre per altri diverrebbe una persona giuridica ''sui generis'', il ''comitato riconosciuto'', alla quale continuano ad applicarsi le norme sulla responsabilità degli organizzatori e sulla devoluzione dei beni, proprie dei comitati.</ref>

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