Wiki Fiorino: differenze tra le versioni
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'''Wiki Fiorino''' è un progetto creato nel 2020 per supportare la creazione di "Una moneta per la Cultura". | '''Wiki Fiorino''' è un progetto creato nel 2020 per supportare la creazione di "Una moneta per la Cultura". | ||
Il Fiorino è simile a una moneta estera non avente corso legale in Italia.<ref>Art 1278 Codice Civile</ref> | Il Fiorino è simile a una moneta estera non avente corso legale in Italia.<ref>Art 1278 Codice Civile</ref> | ||
== Caratteristiche principali == | |||
Il Fiorino è una moneta complementare all'euro. | * E' acquistabile esclusivamente mediante il sito [https://www.dantecoin.org www.dantecoin.org] ed è accettata e spendibile all'interno di un circuito di imprese che hanno aderito al progetto. | ||
* Il Fiorino è una moneta complementare all'euro ed ha un valore parametrizzato ad un Kg di grano. | |||
* Il Fiorino non è garantito da un fondo in euro e non è riconvertibile in euro. | |||
* E' una moneta garantita da un Fondo di Garanzia che non è stato finanziato da una raccolta in euro. Come per le altre monete complementari, si basa sulla accettazione volontaria: chi vuole la può accettare, chi non si fida non la accetta. | |||
E' una moneta garantita da un Fondo di Garanzia | * Il Fiorino non generare interessi pecuniari. L’art. 1282 del Codice Civile prevede infatti che i crediti di natura pecuniaria facciano sorgere il diritto per il creditore agli interessi, quindi ad ottenere una somma superiore a quella già dovuta, che rappresenta il corrispettivo per il creditore per essersi privato di liquidità monetaria. | ||
* L’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità. | |||
Il Fiorino non generare interessi pecuniari. L’art. 1282 del Codice Civile prevede infatti che i crediti di natura pecuniaria facciano sorgere il diritto per il creditore agli interessi, quindi ad ottenere una somma superiore a quella già dovuta, che rappresenta il corrispettivo per il creditore per essersi privato di liquidità monetaria. | * Il Fiorino è una unità di conto e non una riserva di valore. | ||
==Idea progettuale== | ==Idea progettuale== | ||
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Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. | Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. | ||
== Normativa europea == | ==Normativa europea== | ||
Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. La direttiva dovrà essere recepita dai vari Stati entro il 10 gennaio 2020. | Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. La direttiva dovrà essere recepita dai vari Stati entro il 10 gennaio 2020. | ||