Burocrati, Amministratori dell'interfaccia, Amministratori (Semantic MediaWiki), Curatori (Semantic MediaWiki), Editori (Semantic MediaWiki), steward, Amministratori
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contributi
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*fronteggiare la crisi economica innescata dal Covid-19 che ha colpito il mondo della Cultura; | *fronteggiare la crisi economica innescata dal Covid-19 che ha colpito il mondo della Cultura; | ||
*attivare un risposta efficace in grado di istituire un circuito di imprese legate alla Cultura e pronte a mettersi in gioco con uno strumento innovativo; | *attivare un risposta efficace in grado di istituire un circuito di imprese e associazioni legate alla Cultura e pronte a mettersi in gioco con uno strumento innovativo; | ||
*avviare un circolo virtuoso di scambi di moneta complementare (basati sulla fiducia) sia in Italia che all'estero. | *avviare un circolo virtuoso di scambi di moneta complementare (basati sulla fiducia) sia in Italia che all'estero. | ||
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*L’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità. | *L’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità. | ||
*Il Fiorino è una unità di conto e non una riserva di valore. | *Il Fiorino è una unità di conto e non una riserva di valore. | ||
*Il Fiorino non è una valuta convertibile (secondo la definizione offerta da Assonebb).<ref>http://www.bankpedia.org/index.php/it/133-italian/v/22976-valuta-convertibile</ref> | |||
==Idea progettuale== | ==Idea progettuale== | ||
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Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da: | Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da: | ||
* | *Un Contratto di Garanzia per 14.223 Kg di grano | ||
Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione. | Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione nella prima emissione. | ||
Il fondo non è stato creato da una raccolta in euro. | Il fondo non è stato creato da una raccolta in euro. | ||
==Normativa italiana== | ==Normativa italiana== | ||
Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. | Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. | ||
L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . | |||
Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.). | |||
Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. | |||
==Normativa europea== | ==Normativa europea== | ||
Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. | Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. | ||
Ecco la definizione data ad esse dalla UE: | Ecco la definizione data ad esse dalla UE: |