Differenze tra le versioni di "Wiki Fiorino"

Da WikiPoesia.
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==Normativa italiana==
 
==Normativa italiana==
Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.  
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Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972
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== Normativa europea ==
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Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. La direttiva dovrà essere recepita dai vari Stati entro il 10 gennaio 2020.
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Ecco la definizione data ad esse dalla UE: 
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“Una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente“.
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Secondo le indicazioni della UE ogni azienda può fatturare fino ad una percentuale massima del 20% in una moneta che non abbia corso legale. Chiaramente le imposte su questa percentuale di fatturato devono essere pagate in euro o comunque in valuta nazionale.  
  
 
==Note==
 
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Versione delle 15:31, 7 apr 2020

Fior di Conio - Wiki Fiorino

Wiki Fiorino è un progetto creato nel 2020 per supportare la creazione di "Una moneta per la Cultura".

Il Fiorino è simile a una moneta estera non avente corso legale in Italia.[1]

E' acquistabile mediante il sito www.dantecoin.org ed è accettata da un circuito di imprese che hanno partita iva.

Il Fiorino è una moneta complementare all'euro.

Non è garantita da un fondo in euro e non è riconvertibile in euro.

E' una moneta garantita da un Fondo di Garanzia ma che non è stato finanziato da una raccolta in euro. Le monete complementari sono basate infatti, per antonomasia, sulla accettazione volontaria: chi vuole le può accettare, chi non si fida non le accetta (e continua a patire la carenza della moneta ufficiale!)

Il Fiorino non generare interessi pecuniari. L’art. 1282 del Codice Civile prevede infatti che i crediti di natura pecuniaria facciano sorgere il diritto per il creditore agli interessi, quindi ad ottenere una somma superiore a quella già dovuta, che rappresenta il corrispettivo per il creditore per essersi privato di liquidità monetaria.

Infatti, l’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità.

E' solo una unità di conto e non una riserva di valore.

Idea progettuale

Il Direttore della Banca Centrale di WikiCultura è Michele Scaciga (tesoriere di WikiPoesia) e anche Coin Designer.

La Banca Centrale di WikiCultura emette Fiorini e rifornisce la Banca della Cultura (applicazione), ospitata sul sito www.dantecoin.org - è rispettato il divieto di emettere la moneta complementare sotto forma di banconote (Artt. 141, 142 del Regio Decreto n.204 del 1910).

  • Il Circuito di imprese aderenti deve essere adeguatamente diversificato ed equilibrato.
  • Al circuito basato sul meccanismo di compensazione debiti/crediti possono aderire solo i titolari di partita IVA

White Paper

Il White Paper è quel documento in uso nelle ICO per piazzare una criptovaluta.

Nel nostro caso il White Paper consiste nel progetto vero e proprio: qui inizia, si sviluppa e si completa. Non è necessario cercare altre fonti per comprendere il progetto perché è delineato punto per punto in questa pagina.

L'Accreditamento

Dal 27 giugno fino al 31 ottobre 2020:

  • Se compari su WikiPoesia puoi rivendicare dei Fiorini.
  • Se hai fatto una donazione a WikiPoesia puoi rivendicare dei Fiorini.
  • Se fai parte del Consiglio Direttivo puoi rivendicare dei Fiorini.

Il pre-acquisto di Fiorini

Dal 1 novembre 2020:

  • Puoi prenotare dei Fiorini (contratti di acquisto) per i quali ti obblighi a pagare quando sarà possibile acquistarli.
  • Puoi rimettere sul mercato i Fiorini che hai ricevuto nella fase di accreditamento.

L'acquisto di Fiorini

Dal 1 gennaio 2021 è possibile acquistare i Fiorini, con pagamento in euro o mediante criptovaluta.

Nella prima serie saranno coniati 14.223 Fiorini[2]

Dove puoi spendere i Fiorini, chi li accetta

Il Circuito di imprese aderenti è in via di costituzione, può essere diffusa e accettata anche da entità pubbliche: dunque accrescendone la referenzialità; magari all'inizio intanto solo per alcune qualità di imposte, multe, mense sociali, e altri piccoli servizi; Qualificandosi come "Moneta della Cultura" dovrebbe essere accettata da Musei, Mostre, Case Museo che aderiscono al circuito del Fiorino.

  • WikiPoesia

Cosa puoi acquistare con i Fiorini

  • Catalogo di WikiPoesia
  • Spazi su Radio WikiPoesia
  • Antologia di WikiFilosofia
  • Banner pubblicitari per le tue iniziative culturali
  • Servizi e prodotti in convenzione tra cui Fiorini d'Oro.

Depositi e prestiti

  • Come tutte le valute, anche i Fiorini possono essere depositati presso la Banca della Cultura su cui maturano interessi
  • E' anche possibile ricorrere ad un prestito in Fiorini.

Fondo di Garanzia

Qualche tempo fa si pensava che il Dollaro USA avesse una garanzia fatta di lingotti d'oro – che avesse valore perché Fort Knox era pieno d’oro, non è così. Non c’è più alcuna garanzia aurea.

Oggi, davvero pochi studenti hanno ancora simili convinzioni.

La valuta è “fiat” – non ha “nulla” che la garantisca. Beh, magari “qualcosa”.

Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da:

  • Valute nazionali (dollari, rial, yuan, franco CFA...) e francobolli
  • 100 poesie pubblicate su WikiPoesia
  • Alberi e sementi donati al fondo
  • Grano, cipolle, patate, carote, pomodori, zucchero, sale, lievito, bicchieri, piatti, posate, carta igienica, rasoi e tinta per capelli

Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione.

Normativa italiana

Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.

Normativa europea

Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. La direttiva dovrà essere recepita dai vari Stati entro il 10 gennaio 2020.

Ecco la definizione data ad esse dalla UE:

“Una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente“.

Secondo le indicazioni della UE ogni azienda può fatturare fino ad una percentuale massima del 20% in una moneta che non abbia corso legale. Chiaramente le imposte su questa percentuale di fatturato devono essere pagate in euro o comunque in valuta nazionale.

Note

  1. Art 1278 Codice Civile
  2. La Divina Commedia consta di più di quattordicimila (esattamente 14.223) endecasillabi, distribuiti in cento canti di oscillante ampiezza (da un minimo di 115 a un massimo di 160 versi), raggruppati in tre cantiche quantitativamente prossime: -l'Inferno composto di 34 canti (il primo è introduttivo all'intero poema), in totale 4720 versi; - il Purgatorio di 33 canti per una somma di 4755 versi; -il Paradiso di 33 canti con 4758 versi in tutto.