Patrocinio Culturale di WikiPoesia

Versione del 17 mag 2019 alle 10:35 di Admin (discussione | contributi) (Creata pagina con "Preambolo al Regolamento: * WikiPoesia è identificabile come marchio di fatto, registrabile nella Classe 41, ed è ancorché disciplinato dall’articolo 2571 del codice civ...")
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

Preambolo al Regolamento:

  • WikiPoesia è identificabile come marchio di fatto, registrabile nella Classe 41, ed è ancorché disciplinato dall’articolo 2571 del codice civile.
  • I contributi a WikiPoesia non sono retribuiti.
  • I contributi non possono essere riusati per scopi commerciali.

Regolamento per la Concessione del Patrocinio Culturale di WikiPoesia.

Art. 1 La concessione del Patrocinio Culturale non obbliga WikiPoesia a sostenere alcun esborso. Impegna invece le parti ad una reciproca valorizzazione delle attività culturali, nei modi e nelle forme più consone.

Art. 2 La concessione del Patrocinio è libera da condizionamenti di natura politica/partitica o religiosa, è una scelta indipendente non vincolata a nessuna forma di affiliazione con altre associazioni o gruppi.

Art. 3 La concessione del Patrocinio diviene effettiva quando l'ente patrocinato riceve il logo di WikiPoesia e lo usa mediante le proprie forme promozionali.

Art. 4 La durata della concessione è infinita, salvo revoca da parte di WikiPoesia o dal soggetto ricevente.

Art. 5 Qualora dovessero emergere, da ambo le parti, ragioni per sospendere o interrompere la collaborazione, le parti non hanno nulla a pretendere rispetto alla collaborazione pattuita, salvo nuovi accordi per il futuro.