Burocrati, Amministratori dell'interfaccia, Amministratori (Semantic MediaWiki), Curatori (Semantic MediaWiki), Editori (Semantic MediaWiki), steward, Amministratori
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La pubblicazione delle opere avviene ai sensi della [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941, n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941), modificata dalla Legge 22 maggio 2004, n.128.]<br> | La pubblicazione delle opere avviene ai sensi della [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941, n.633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941), modificata dalla Legge 22 maggio 2004, n.128.]<br> | ||
Essendo il sito “WikiPoesia” un’opera collettiva costituita dalla riunione di opere autonome di una molteplicità di autori, scelte e coordinate con il fine letterario di rappresentare l’immagine della letteratura poetica italiana contemporanea, si applicano le norme di cui al Capo IV, Sezione II di detta Legge: | Essendo il sito “WikiPoesia” un’opera collettiva costituita dalla riunione di opere autonome di una molteplicità di autori, scelte e coordinate con il fine letterario di rappresentare l’immagine della letteratura poetica italiana contemporanea, si applicano le norme di cui al Capo IV, Sezione II di detta Legge: | ||
'''Art. | '''SEZIONE II | ||
Opere collettive, riviste e giornali.''' | |||
* | |||
'''Art. 38''' | |||
* Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7. | |||
'''Art. | |||
* Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti. | |||
* | |||
'''Art. 39''' | |||
* Il | |||
* Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione. | |||
'''Art. | |||
* Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista. | |||
* | |||
'''Art. 40''' | |||
* | |||
* Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. | |||
* Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione. | |||
'''Art. 41''' | |||
* Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. | |||
* Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo. | |||
'''Art. 42''' | |||
* L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. | |||
* Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali. | |||
'''Art. 43''' | |||
* L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta. |